Descrizione
ORDINANZA MANUTENZIONE VERDE, TAGLIO ALBERATURE PERICOLOSE, STERPAGLIE E VEGETAZIONE NON CURATA SU AREE PRIVATE DIRETTAMENTE CONFINANTI CON STRADE COMUNALI.
IL SINDACO
PREMESSO che:
- l’abbandono e l’incuria da parte dei proprietari di alcuni appezzamenti di terreno siti sia all’interno che all’esterno dei
centri abitati e direttamente confinanti con le strade comunali, costituiscono grave pericolo per la privata e la pubblica
incolumità, nonché limitazioni alla circolazione e alla fruizione in sicurezza delle strade di uso pubblico, sia veicolare che
pedonale;
- oltre a creare problemi di viabilità, rovi, erbacce ed arbusti possono generare rischi alla salute pubblica, problematiche
di igiene nonché rischio alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone
e dei beni;
CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata, manutenzionata, e verificata la crescita
delle essenze arboree da parte di tutti i proprietari dei fondi frontisti e direttamente confinanti con le strade comunali
ricadenti all’interno del territorio di Leonessa, facendo anche eseguire perizie da parte di tecnici abilitati sullo stato di
salute delle alberature prospicienti la sede stradale, procedendo altresì all’eventuale taglio di quelli che risultassero
costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità o che siano comunque di intralcio per la fluidità e per la visibilità
della circolazione, avendo riguardo alle prevedibili conseguenze in caso di caduta degli stessi anche in situazioni
straordinarie di maltempo, purtroppo sempre più frequenti;
Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all’urgente esecuzione di interventi di pulizia e di
manutenzione delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste all’interno dei centri abitati ed in prossimità
di civili abitazioni, a salvaguardia dell’igiene pubblica e della pubblica incolumità;
VISTI:
- gli artt. 29,30 e 31 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- l’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- gli artt. 449 e 650 del codice penale,
ORDINA
a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo degli appezzamenti di terreno non coltivati, di aree verdi
urbane incolte, ai proprietari di abitazioni e agli Amministratori di stabili con annesse aree a verde, nonché ai
responsabili dei cantieri edili e stradali ed ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse
aree pertinenziali, situati sul territorio comunale sia all’interno che all’esterno dei centri abitati coinvolti, e direttamente
confinanti con le strade comunali, di provvedere ad effettuare, a partire dalla data odierna, i relativi interventi di pulizia
mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque fino al 30 settembre 2025, condizioni tali da non accrescere il
pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, il crollo delle piantagioni ed il pericolo di incendi, procedendo:
REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 71 del 10/06/2025
Copia informatica - COMUNE DI LEONESSA - partenza - Prot. 5380/PROT del 10/06/2025 - titolo VI - classe 07
- a mantenere la pulizia dei terreni e delle aree private poste all’interno ed all’esterno dei centri abitati e nelle aree
limitrofe invasi da vegetazione, mediante rimozione dello sfalcio e dei rifiuti, nonché di ogni elemento o condizione che possa
rappresentare pericolo per l’incolumità e la sicurezza stradale;
- a conferire incarico ad un tecnico abilitato (agronomo) esperto in valutazione di stabilità delle alberature, iscritto al
relativo albo, per il rilascio di perizia fitostatica e attribuzione della classe di propensione al cedimento delle stesse, in
ragione dell’altezza e della distanza dai confini stradali, nel caso di alberature ritenute pericolanti;
- a provvedere all’estirpazione di cespugli e sterpaglie, nonché al taglio di siepi vive in modo da non restringere o
danneggiare le strade stesse, della vegetazione e dei rami delle piante che si protendono sulle fasce di rispetto e sul
ciglio stradale, nonché alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
- a provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante, nonché alla rimozione dello
sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, con le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché all’estirpo
dell’erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;
- a non depositare sui terreni confinanti materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da
diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità
della strada pubblica;
i predetti interventi di pulizia e manutenzione, relativamente alla corrente stagione estiva, dovranno essere effettuati,
provvedendo regolarmente alla rimozione e al conferimento in discarica autorizzata del materiale proveniente dallo
sfalcio, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.
AVVERTE
che in caso di inosservanza alla presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai
trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell’importo variabile da euro 25,00 ad euro 500,00, così come
stabilito dall’art. 7 bis del T.U.EE.LL. (d.lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge n. 3/2003. In caso di mancato
pagamento della relativa sanzione, saranno applicate le norme previste dalla Legge n. 689/1981.
DISPONE
che la presente Ordinanza:
- venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Leonessa, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di
pubblicità e altresì pubblicata al sito istituzionale dell’Ente;
- venga trasmessa alla Polizia Municipale e alla Stazione locale dei Carabinieri Forestali.
INFORMA
Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 giorni dalla notifica, al T.A.R.
della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
notifica o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento;
Che chiunque violi le norme contenute nella presente Ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente d.lgs. n.
285/92 e ss.mm.ii.;
Che è stato dato incarico alla Polizia Municipale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente Ordinanza.
A cura di
Ultimo aggiornamento: 11 giugno 2025, 18:59