Descrizione
IL SINDACO
Premesso che, in data 29.07.2025 alle ore 17:00 si terranno nella chiesa di S. Pietro in Piazza 7 aprile 1944 a Leonessa le esequie del giovane M.C.
Considerato che, il corteo funebre giungerà in piazza 7 aprile transitando per C.so S. Giuseppe da Leonessa con successivo passaggio in direzione opposta sempre su C.so S. Giuseppe al fine di raggiungere il cimitero comunale tramite V.le F. Crispi;
Considerato, inoltre, che è prevista la partecipazione di numerose persone che prenderanno parte al corteo;
Ritenuto pertanto che, per i motivi suesposti, sia necessario adottare nella circostanza specifica, provvedimenti limitativi della mobilità veicolare, al fine di assicurare lo svolgimento della cerimonia religiosa, garantendo la sicurezza della circolazione veicolare ed al contempo l’incolumità e la sicurezza pubblica;
Visto l’art. 7, e 37 del Codice della Strada , approvato con D.L.gs del 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
Visto gli artt. 50 e 54, del D.L.gs.vo 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
A DECORRERE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 29 LUGLIO 2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DELLA CERIMONIA RELIGIOSA:
1. l’istituzione del divieto di transito e sosta su C.so San Giuseppe, Via della Ripa, Piazza 7 aprile;
2. l’istituzione del divieto di sosta su Via S. Francesco;
A DECORERRE DALLE ORE 16:30 ALLE ORE 19:00 E COMUNQUE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA CERIMONIA RELIGIOSA:
1. chiusura di tutti gli esercizi commerciali e delle attività economiche di Leonessa capoluogo
DISPONE CHE:
Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi della legge vigente in materia.
Le presenti disposizioni sospendono per la loro durata le altre emanate in materia e
verranno portate a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di cartelli indicatori, transenne mobili e dissuasori meccanizzati.
I Vigili Urbani possono consentire verbalmente il transito per breve tempo, agli utenti che ne abbiano necessità.
Gli organi della Polizia Stradale in genere sono incaricati ad espletare i dovuti controlli ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della Strada, e possono avvalersi, limitatamente alle attività di assistenza ed informazione alla popolazione relativa all’evento, dei volontari del gruppo Comunale Protezione Civile ANVVFC.
A norma dell’art. 3, 4° comma della Legge n. 241 del 07.08.1990, si avverte che, avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge n. 1034 del 06.12.1971, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso, di potere o per violazione del Legge entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
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Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2025, 12:48